Compensi Avvocato 2014 - Studio Rutigliano

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Compensi Avvocato 2014

Strumentario

Compenso
I compensi nella colonna dei valori medi sono quelli riportati nelle tabelle ministeriali. I valori minimi e massimi sono stati ottenuti applicando ai valori medi di liquidazione le percentuali di variazione previste dal DM (art. 4, comma 1).
E' possibile modificare gli importi di ciascuna fase cambiando i valori della colonna "compenso". Ogni qual volta si seleziona uno dei valori precalcolati (minimo, medio, massimo) questo sovrascriverà sempre gli eventuali importi inseriti manualmente.
Cause di Valore Indeterminabile

Il decreto ministeriale stabilisce, all' art. 5, comma 6, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
E' appena il caso di precisare però che, in base alle tabelle del decreto, questo range di valori comprende in realtà due fasce tariffarie distinte (da 26.000 a 52.000 e da 52.000 a 260.000).
Per questo motivo abbiamo previsto 3 nuovi scaglioni di riferimento:
- Valore indeterminabile - complessità bassa (da 26.000 a 52.000)
- Valore indeterminabile - complessità alta (da 52.000 a 260.000)
- Valore indeterminabile - complessità media (media aritmetica delle fasce precedenti)
NOTA: la possibilità di selezionare una fascia intermedia non è prevista nel decreto ma è stata introdotta per agevolare la compilazione del prospetto.
Per le cause di valore indeterminabile che risultino di particolare importanza per numero e complessità delle questioni trattate nonché per la rilevanza dei risultati ottenibili, il valore di riferimento si considera entro lo scaglione fino a € 520.000.
Aumenti e Riduzioni

La griglia di aumenti e riduzioni personalizzati è stata predisposta sulla base del Regolamento Ministeriale. Essa serve a simulare il compenso in base ai criteri di valutazione che potrebbero essere adottati in sede di liquidazione giudiziale, nel rispetto dei livelli di discrezionalità previsti.
Numero Parti

Per quanto riguarda gli incarichi svolti a favore di più assistiti, anche a seguito della riunione di più cause, il nuovo decreto stabilisce una regola matematica per stabilire la percentuale massima di aumento in relazione al numero degli assistiti. La stessa modalità di calcolo si applica anche quando l'avvocato assiste un solo soggetto contro più parti.
Nella sezione degli aumenti, viene richiesto quindi il Numero parti ovvero il numero dei soggetti tutelati o contro cui si svolge l'azione legale (per default = 1), in modo da variare automaticamente l'aumento massimo corrispondente, che può sempre essere modificato dall'utente entro i limiti consentiti.
NOTA:
In caso di sperazione consensuale seguita dallo stesso legale basta impostare 2 come numero parti in modo da selezionare la maggiorazione del 20% prevista dall' art.4 comma 3.
Ulteriore Valutazione

Il campo "Ulteriore valutazione" consente di esprimere in forma percentuale la valutazione soggettiva dell'opera prestata (particolare complessità, importanza, urgenza, pregio, risultati ottenuti etc.) entro i limiti previsti dal decreto (art. 4, comma 1). Per rimanere entro i limiti si consiglia quindi di utilizzare questa modalità di incremento sul compenso medio.
Spese Esenti

In questo campo vanno inserite le spese esenti, ovvero quelle spese anticipate in nome e per conto del cliente durante l'espletamento dell'incarico (es: contributo unificato, marche e diritti). Tali spese sono dette anche spese non imponibili in quanto non concorrono alla formazione della base imponibile che determina il volume d'affari ma è necessario che siano debitamente documentate ed allegate alla fattura per il cliente.
Spese di Trasferta

Le modalità di calcolo delle spese di trasferta sono stabilite dagli artt. 11 e 27 del regolamento.
Il rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dell'incarico è soggetto alla stessa disciplina fiscale del compenso dell'avvocato, a prescindere dalla modalità di calcolo (rimborso spese forfettario oppure a pié di lista). Le spese di trasferta inserite in questo campo saranno considerate quindi spese imponibili a tutti gli effetti.
Spese Generali

Le spese generali, indicate anche con il termine spese forfettarie, sono stabilite nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all'avvocato, anche nel caso in cui il compenso stesso sia stato concordato con il cliente (art. 2).
Per completezza ricordiamo che le spese generali, precedentemente abolite dal DM 140/2012, erano già state reintrodotte dal nuovo ordinamento forense.
Accessori di Legge

E' possibile includere nel prospetto di liquidazione anche gli accessori di legge, costituiti da IVA e cassa forense. Per attivare le due opzioni cliccate sul bottone [Includi accessori]. Entrambe le opzioni sono selezionate automaticamente ma è possibile agire sui rispettivi checkbox separatamente. Se avete già calcolato una fattura o una notula in regime semplificato (con salvataggio dell'opzione) l'opzione IVA non appare selezionata, ma può essere tuttavia impostata successivamente.
Tra le voci variabili che possono essere inserite nel prospetto di liquidazione è prevista anche la ritenuta d'acconto.
Valori Numerici

Il calcolatore accetta anche importi con le migliaia separate dal punto, eventualmente preceduti dal simbolo dell'euro (€).
Questa caratteristica può essere utile ad esempio quando si effettua il copia-incolla di valori numerici già formattati come valuta.
Si ricorda infine che è obbligatorio utilizzare sempre la virgola come separatore dei numeri decimali.

Avvertenza
Questa applicazione è utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere puramente indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non è possibile escludere la presenza di errori nei calcoli.

COME UTILIZZARE L'APPLICAZIONE


Fasi del procedimento

Per maggior comodità riportiamo qui di seguito l'elenco delle principali attività riconducibili alle diverse "fasi" come indicato nell' art. 4, comma 5 del decreto.

Studio della controversia

L'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

Fase introduttiva del giudizio

Gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

Fase istruttoria

Le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private.
Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte.
La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

Fase decisionale

Le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.
Il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase seguente.

Fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo

La disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti.

Fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo

Ogni attività del procedimento stesso non compresa nella fase precedente, quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

 
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