Nel pignoramento immobiliare sono identificabili due distinti momenti processuali:
1) la notifica al debitore dell'atto di pignoramento;
2) la trascrizione di copia autentica dell'atto di pignoramento - regolarmente notificato al destinatario - nei pubblici registri immobiliari.
Con la notificazione dell'atto decorrono gli effetti del pignoramento, mentre la funzione della trascrizione è quella di rendere l'esecuzione opponibile ai terzi.
La presente scheda tratterà :
Trascrizione
Oggetto del pignoramento: bene immobile
La vendita immobiliare
Sono beni immateriali quei beni che non hanno materialità corporea e non sono quindi percepibili dai sensi umani, sono beni immateriali ad esempio gli strumenti finanziari, i diritti che possono essere oggetto di negoziazione, i brevetti, marchi, quote societarie, denaro.
Sintesi :
Pignoramento di quote di società in generale
Oggetto e forma del pignoramento di quote di società a responsabilità limitata (S.R.L.)
Oggetto e forma del pignoramento di azioni
Oggetto e forma del pignoramento di quote di società di persone
Diritti immobiliari
Pignoramento presso terzi
Proprieta' industriale
Esecuzione forzata in generale
Pignoramento : forma
Pignoramento mobiliare presso il debitore
Pignoramento presso terzi
Pignoramento di aeromobili e navi
Esecuzione forzata di consegna e rilascio
Espropriazione di beni indivisi
Il giudice dell'esecuzione
In Italia, i soggetti pubblici e privati che intervengono nelle varie fasi del procedimento esecutivo sono diversi, anche se il ruolo principale è esercitato dall'Ufficiale Giudiziario e dal Giudice dell'esecuzione. In particolare l'Ufficiale Giudiziario ha il dovere di dare esecuzione al titolo esecutivo - sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, convalida di sfratto, decreto di trasferimento, ecc. - mentre il giudice dell'esecuzione, oltre ad intervenire su eventuali opposizioni e contestazioni sorte in sede di esecuzione, ha il compito di seguire direttamente o tramite delega l'iter finale del procedimento esecutivo (dalla fissazione della vendita dei beni pignorati alla distribuzione della somma).
In forza del principio di unitarietà del danno non patrimoniale è ormai acquisito che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo.